Art. 19.

      1. L'appartenente alla figura professionale dell'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto.
      2. Sono attribuzioni della figura professionale dell'ufficiale giudiziario la direzione dell'ufficio, di tutti i servizi ad esso inerenti, l'espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati, la notificazione di atti in materia civile, penale e amministrativa, nonché di tutti gli altri atti loro demandati per legge o regolamento.